Chi ha comprato macchinari negli ultimi anni conosce il credito d’imposta per i beni strumentali: si maturava un credito e lo si compensava in F24. Quel meccanismo non è più in vigore dal 1° gennaio 2026. Al suo posto la legge di bilancio 2026 ha messo l’iperammortamento, che funziona in modo diverso e va capito prima di fare il piano degli investimenti.
Che cosa è cambiato
Il credito d’imposta Transizione 4.0 e la Transizione 5.0 si sono chiusi il 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione non è più un credito da compensare, ma una maggiorazione del costo fiscale del bene: il bene si ammortizza su un valore più alto di quello pagato, e questo riduce l’imponibile negli anni del piano di ammortamento.
La differenza pratica è una sola, ma pesa: il credito d’imposta era liquidità, si usava in F24 anche a fronte di altri tributi; l’iperammortamento è un risparmio fiscale diluito, che arriva in dichiarazione dei redditi seguendo le quote di ammortamento. Chi faceva i conti sul cash flow deve rifarli.
Quanto vale
La maggiorazione del costo è a scaglioni, in funzione dell’investimento:
- 180% fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 50% da 10 a 20 milioni di euro.
La misura è in vigore dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Chi può accedervi
Tutte le imprese residenti in Italia, senza distinzione di forma giuridica, settore o dimensione, purché l’investimento riguardi strutture situate in Italia. Restano escluse le imprese in stato di insolvenza e quelle colpite da sanzioni interdittive.
Quali beni rientrano
- Beni strumentali nuovi degli allegati IV (materiali) e V (immateriali), interconnessi al sistema di gestione aziendale: l’interconnessione resta il requisito su cui si gioca tutto.
- Impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compreso lo stoccaggio.
- Per il fotovoltaico valgono due paletti: i moduli devono avere celle prodotte nell’Unione Europea con efficienza minima del 23,5%, e la potenza installata non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura.
Che cosa significa per chi cambia l’impianto del capannone
Una pompa di calore che serve al ciclo produttivo, o un impianto fotovoltaico dimensionato sull’autoconsumo, possono entrare in questo perimetro. Una pompa di calore che serve solo al comfort delle persone in genere no: quella strada è il Conto Termico 3.0, che è un contributo in denaro del GSE e segue regole proprie.
Le due misure vanno valutate insieme con il commercialista, perché rispondono a logiche diverse: una incide sul reddito imponibile negli anni, l’altra porta soldi sul conto.
Dati aggiornati a settembre 2026. La materia è fiscale e cambia con la legge di bilancio: prima di deliberare un investimento fatti confermare il quadro dal tuo consulente e verifica la pagina del MIMIT.
Parlane con noi
Se stai valutando la sostituzione dell’impianto, scrivici quanti metri quadri ha il capannone e a cosa serve il calore nel tuo processo: ti diciamo quale soluzione ha senso dal punto di vista tecnico, poi i conti fiscali li fate con il commercialista.
Vedi anche: riscaldamento per capannoni industriali e fotovoltaico industriale.
Per il tuo capannone: la pompa di calore aria-aria Kita Air e da cosa dipende il preventivo di una Kita Air.


